Il rimborso anticipato è probabilmente una delle più grandi conquiste del consumatore. A sancire questo diritto, non solo è la legislazione Italiana ma perfino il Parlamento Europeo tutela l’utenza emanando delle leggi ben precise in materia.
“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE” del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Rimborso anticipato e diritto del consumatore
La Banca d’Italia con propria comunicazione del 4 dicembre del corrente anno, prendendo spunto dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, ha fornito delle linee orientative in materia di credito ai consumatori, ai sensi dell’art. 6 del TUB che dichiara che “le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea, applicano le decisioni e i regolamenti della stessa e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria, ha emanato la seguente direttiva con oggetto: Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti.”
Criteri di rimborso ai consumatori dei costi inclusi nel costo totale del credito
a) Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d’Italia in occasione dell’emanazione degli “Orientamenti di vigilanza” in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (4), con riguardo alle indicazioni sull’opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione del credito (nn. 16 e 44). Schemi tariffari che non prevedono l’applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento.
b) Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. upfront), la Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato).
Resta ferma la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive.