STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – DENOMINAZIONE

E’ costituita, con durata illimitata e con sede legale in Roma, un’associazione di diritto civile senza scopo di lucro denominata “Associazione Italiana Assistenza Consumatore Europeo” in breve “AIACE” (d’ora in poi “Associazione”).
L’Associazione è volontaria, libera, autonoma, indipendente, apolitica e apartitica.
Lo spostamento della sede legale all’interno del territorio nazionale non richiede una modifica statutaria.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia sia all’estero.
All’Associazione possono aderire tutti coloro che rispecchiano le caratteristiche previste dall’art.3 dello Statuto.
L’Associazione potrà aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, associazioni di categoria o confederazioni.

ART.2
Scopi e Strumenti

L’Associazione persegue obiettivi di solidarietà sociale quali attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale, uniformandosi alle norme del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modifiche e integrazioni.
L’Associazione ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull’Unione europea, nella Costituzione italiana, nonchè sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Ed ai seguenti principi:
– Indivisibilità dei proventi delle attività anche in forme indirette in nessun caso;
– Reinvestimento dell’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
– Obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari;
– Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale in caso di scioglimento, cessazione o estinzione;
– Ordinamento interno ispirato a principi di democraticità;
– Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
– Elettività cariche associative.
L’Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, risparmiatori ed utenti in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Difesa dei legittimi interessi economici e patrimoniali;
b) Assistenza e difesa contro le minacce informatiche;
c) Tutela del risparmio;
d) Contrasto all’usura nell’ambito della legislazione vigente;
e) Tutela della salute;
f) Legalità del mercato;
g) Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
h) Diritto ad una informazione corretta e adeguata;
i) Diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
j) Lealtà e chiarezza della pubblicità;
k) Erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza riconosciuti, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, nonchè in materia urbanistica ed edilizia;
l) Tutto quanto altro possa ascriversi all’impostazione teorica e pratica del cosiddetto “consumerismo”.
L’Associazione persegue tali finalità di promozione sociale attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, e in particolare attraverso:
1) La promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all’ attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere;
2) La organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l’oggetto sociale, onde stimolare l’esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa e attraverso lo sviluppo di forme di editoria, volte anche alla pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell’Associazione cui potranno applicarsi
le agevolazioni previste per l’editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98 e ss.mm.ii.;
3) L’adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
4) La organizzazione in forme comunitarie dei consumatori e degli utenti, al fine di favorire una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi indicati;
5) l’azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonchè delle aziende che prestano servizi d’interesse pubblico e il pieno riconoscimento all’Associazione, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello zonale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, anche attraverso la assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, anche in forza della legittimazione ad agire di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, e di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa, nonchè della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;
6) La diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una “domanda di trasparenza” dell’ordinamento settoriale del credito e dei servizi di pubblica utilità;
7) La promozione di ogni azione utile ad impedire, la utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l’ambiente e la salute collettiva;
8) L’impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi In genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell’ambiente;
9) Favorire l’accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia, anche mediante la proposizione di class action, ove consentita dalla Legge;
10) Porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili per la tutela dei diritti dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti in generale;
11) Sostenere l’azione dello Stato nell’accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
12) La promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
13) l’impegno per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un’adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente garantendo:
il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell’informazione; l’accesso alla “società dell’informazione” anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all’informazione e all’educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell’obbligo, fino all’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica;
14) La costituzione di gruppi di acquisto di beni e servizi per ottenere migliori condizioni agli associate;
15) Lo svolgimento, nell’ambito della legislazione vigente, inerente l’oggetto e l’attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento degli scopi statutari.
Per il perseguimento di tutti gli scopi, l’Associazione, ferma restando l’assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l’assistenza ai soci e agli associati.
L’Associazione, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze, intraprendere rapporti. federare e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.

ART.3
Soci

L’adesione all’Associazione è libera ed il numero dei soci è illimitato.
Possono diventare Soci dell’Associazione tutti i soggetti, anche giuridici, che, qualificabili come consumatori, risparmiatori e/o utenti in generale ai sensi delle vigenti normative in materia, facciano richiesta di adesione all’Associazione stessa, previo versamento della quota associativa.
La durata della qualifica di socio è annuale o pluriennale, sulla base delle norme regolamentari.
E’ in facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale prevedere categorie diverse di soci, ferma la parità dei diritti associativi ai medesimi spettanti.
Ciascun socio appartiene alla sezione presso la quale si è iscritto.
A tutti i soci dell’Associazione verrà rilasciata la tessera di socio riportante il logo dell’Associazione e gli estremi della sezione di appartenenza, in alternativa potrà essere iscritto in via informatica e inserito tra gli elenchi dei soci anche via email senza rilascio di tessera.
Nell’ambito della sezione di appartenenza ciascun socio potrà esercitare i propri diritti di socio senza limitazione alcuna, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti normative in materia e dai regolamenti e codici etici emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.
Ogni socio, ovunque iscritto, gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dei servizi offerti direttamente sul piano nazionale dall’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione anche persone giuridiche, enti in genere quali ad esempio, società, associazioni o fondazioni, anche di fatto, CRAL, gruppi d’acquisto.
Tali enti saranno rappresentati dal proprio rappresentante legale o da persona regolarmente delegata.
E’ fatta salva l’iscrizione individuale all’Associazione da parte dei soci di tali enti.

ART.4
Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio viene meno per decesso, dimissioni, morosità o in seguito a provvedimenti disciplinari; l’esclusione ed i provvedimenti disciplinari sono adottati per gravi e giustificati motivi alla luce delle norme statutarie e del Codice Etico dell’Associazione dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con effetto immediato. È data la facoltà di ricorso in sede Nazionale avanti al Consiglio Direttivo, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti dell’Associazione.
I soci fondatori non possono essere esclusi dall’Associazione se non dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

ART.5
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.
In particolare il fondo comune dell’Associazione è costituito da:
1. Quote e contributi versati dai Soci;
2. Proventi e/o fondi provenienti a qualunque titolo da Enti pubblici o privati, purchè non siano in contrasto con le vigenti normative in materia;
3. Investimenti mobiliari ed immobiliari;
4. Contributi volontari, lasciti, donazioni e/o devoluzioni di beni effettuati in favore dell’Associazione a qualunque titolo.
Tutte le entrate dell’Associazione dovranno pervenire mediante versamenti sui conti correnti bancari appositamente accesi nei limiti previsti dalla normativa.

ART.6
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell’Associazione si articola nei seguenti livelli:
a) Organi sociali Nazionali;
b) Comitati Provinciali e Regionali;
c) Sezioni territoriali.

ART.7
Regolamento e Codice Etico

Il presente Statuto è integrato dal Regolamento e dal Codice Etico che verranno promulgati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART.8

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
Con deliberazione della Giunta Esecutiva, l’Associazione può aderire ad altre associazioni nazionali e/o confederazioni aventi finalità comuni.
L’adesione non può precludere all’Associazione la possibilità di stipulare altri accordi né comportare limitazioni di alcun genere all’autonomia sindacale, organizzativa e/o gestionale dell’Associazione.
I rapporti con le altre associazioni dovranno essere regolati da apposita convenzione, stipulata dal Presidente Nazionale o dal Segretario e ratificata dalla Giunta Esecutiva.

ART.9
SEDI ALL’ESTERO

La Giunta Esecutiva, con propria deliberazione, può istituire sedi all’estero al fine di svolgere tutte le attività previste dal presente Statuto.

TITOLO II – ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.10

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Gli Organi dell’Associazione, a livello nazionale, sono:
1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. la Giunta Esecutiva;
4. il Presidente Nazionale;
5. Il Segretario nazionale;
6. il Revisore dei Conti/ il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio dei Probiviri;
8. il Comitato Scientifico.

ART.11
CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dell’Associazione. Esso si riunisce, in via ordinaria ogni cinque anni ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei soci dell’Associazione.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai soci delle sezioni dell’Associazione.
Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dalla Giunta Esecutiva, in relazione al numero dei soci in regola con l’adesione all’Associazione ed in base alle attività svolte dai singoli soci.
Il Congresso Nazionale:
a) Esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
b) Elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Elegge il Revisore dei Conti / Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Elegge il Collegio dei Probiviri;
e) Elegge i membri del Comitato Scientifico;
f) Stabilisce le linee programmatiche e l’indirizzo delle attività dell’Associazione;
g) Modifica in tutto o in parte lo Statuto dell’Associazione, previo voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti al Congresso Nazionale, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;
h) Delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dalla Giunta Esecutiva o da un terzo dei delegati presenti al Congresso Nazionale;
Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria o straordinaria, dalla Giunta Esecutiva.
La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso Nazionale va inoltrata alla Giunta Esecutiva e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si intende proporre la convocazione; sulla richiesta di convocazione straordinaria la Giunta Esecutiva si pronunzia entro trenta giorni.
Sarà cura della Giunta Esecutiva diramare l’avviso di convocazione, contenente l’ordine dei lavori, entro il termine di almeno 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso Nazionale.
Ai fine della composizione, le sedi designano un rappresentante ogni 100 iscritti. Fanno parte di diritto del Congresso Nazionale i soci fondatori, nonchè i componenti il Direttivo Nazionale e i rappresentanti degli Enti federati.
Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso stesso, eletto all’apertura dell’adunanza.
Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.
Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti i soci dell’Associazione.

ART.12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Composizione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione tra un Congresso e l’altro. Esso è composto da un massimo di quindici componenti ed un minimo di tre, compreso il Presidente Nazionale, eletti dal Congresso Nazionale. Le associazioni federate avranno diritto ad un membro nel Consiglio direttivo nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
I componenti del Consiglio Nazionale rispondono di fronte a terzi soltanto per le obbligazioni che hanno assunto direttamente ed in nome e per conto di AIACE.
Compiti e Funzioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) Attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
b) Adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, avviando ogni iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statutari ed allo sviluppo organizzativo dell’Associazione;
c) Elegge nel proprio seno la Giunta Esecutiva;
d) Elegge il Presidente Nazionale;
e) Approva i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione;
f) Determina annualmente l’entità delle indennità di carica, dei rimborsi spese o di ogni altro emolumento accessorio da corrispondersi ai componenti degli Organi Nazionali dell’Associazione, nei limiti delle disponibilità economiche dell’Associazione e delle disposizioni di legge;
g) Nomina nuovi componenti degli Organi Nazionali dell’Associazione in sostituzione dei componenti originariamente eletti dal Congresso, qualora dimissionari o revocati dall’incarico per qualsivoglia motivo;
h) Nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso previsto dall’art. 15 del presente Statuto;
i) Adotta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente Nazionale e procede all’elezione del nuovo Presidente Nazionale; in caso di mancata elezione del nuovo Presidente Nazionale convoca nella stessa seduta il Congresso Nazionale da celebrarsi entro sessanta giorni;
j) Nei casi di necessità ed urgenza delibera le modifiche dello Statuto, anche al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Associazione e/o di ampliare compiti e funzioni già attribuiti agli Organi dell’Associazione, senza comunque ridurre o cancellare quelli già previsti.
Convocazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all’anno, mediante avviso di convocazione inviato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.
In caso di inottemperanza da parte del Presidente Nazionale il Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere convocato mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla maggioranza propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno dieci giorni al Presidente Nazionale ed ai restanti membri.
Gli avvisi di convocazione saranno considerati validamente effettuati se inviati ai recapiti forniti da ciascun membro in sede di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; sarà cura di ciascun membro comunicare all’Associazione eventuali modifiche dei propri recapiti a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.
Validità delle riunioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale dell’Associazione anche mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale aventi ad oggetto decisioni in merito ai bilanci preventivi e/o consuntivi dell’Associazione partecipano necessariamente il Revisore dei Conti/Revisori dei Conti Effettivi.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno sei ore.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.
Decisioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, ove non diversamente ed espressamente prescritto, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.

ART.13
LA GIUNTA ESECUTIVA

Composizione. La Giunta Esecutiva è composta da un massimo di sette componenti ed un minimo di tre, eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti, compreso il Presidente Nazionale che ne è componente di diritto.
I membri della Giunta Esecutiva rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.
All’interno della Giunta Esecutiva saranno nominati uno o più Vice Presidente, il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Tesoriere.
Il vice Presidente assume il compito di rappresentare l’Associazione e compiere gli atti urgenti ed indifferibili in assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento.
Funzioni e compiti. La Giunta Esecutiva:
a) Convoca e regolamenta lo svolgimento del Congresso Nazionale;
b) Attua l’azione sindacale e persegue gli scopi dell’Associazione secondo le direttive indicate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
d) Autorizza la costituzione delle Sezioni e dei Comitati Regionali/Provinciali in conformità al presente Statuto, istruendo l’intero iter autorizzativo interno;
e) Dispone la chiusura delle Sezioni e dei Comitati Regionali/Provinciali nei casi stabiliti dal presente Statuto;
f) Nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni;
g) Approva nella prima seduta utile, le delibere d’urgenza adottate dal Presidente Nazionale mediante Determinazioni Presidenziali;
h) Propone al Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri componenti, la rimozione del Presidente Nazionale;
i) Delibera l’assunzione del personale dipendente dell’Associazione;
j) Adotta il regolamento annuale per il tesseramento dei soci e degli associati;
k) Adotta ogni ulteriore decisione ai fini dell’ordinaria gestione organizzativa, amministrativa e contabile dell’Associazione.
Convocazione. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale almeno ogni trimestre o quando lo ritiene utile nell’interesse dell’Associazione, con preavviso di almeno cinque giorni a mezzo, alternativamente, lettera raccomandata, FAX, posta elettronica certificata.
In caso di inottemperanza da parte del Presidente Nazionale la Giunta Esecutiva potrà essere convocata mediante avviso di convocazione sottoscritto dalla
maggioranza dei propri componenti, da inviarsi con preavviso di almeno cinque giorni al Presidente Nazionale ed ai restanti membri.
Validità delle riunioni. La Giunta Esecutiva può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale dell’Associazione anche mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione di audio/video conferenza che consentano, a distanza e simultaneamente, la partecipazione alla riunione.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente Nazionale.
Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se risultano presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti in prima convocazione ed almeno la maggioranza degli stessi in seconda convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno sei ore.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono comunque valide se presenti la totalità dei suoi componenti, anche in mancanza preventiva convocazione nei predetti termini.
Decisioni. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva, ove non diversamente ed espressamente prescritto, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il voto può essere espresso anche per delega; ogni componente può ricevere una sola delega e, conseguentemente, può esprimere, oltre al proprio voto, un solo voto per la delega ricevuta.
Funzioni del Direttore Generale, del Segretario Generale e del Tesoriere.
DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale può essere nominato dal Presidente su indicazione della Giunta Esecutiva che ne precisa i poteri e gli incarichi e rimane in carica per
cinque anni, o fino alla scadenza della Giunta Esecutiva in carica al momento della sua nomina.
Egli è responsabile della gestione delle attività e della gestione ordinaria dell’Associazione, potendone avere, se specificato dalla Giunta Esecutiva, anche la rappresentanza.
Può essere anche esterno all’associazione e in tal caso l’attività sarà regolata da un apposito contratto di lavoro, autonomo o dipendente.
A tal fine collabora con tutti gli organi sociali e in particolare con il Segretario Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale dell’Associazione e nominato dalla Giunta Esecutiva a maggioranza assoluta e rimane in carica cinque anni, o fino alla scadenza della Giunta Esecutiva in carica al momento della sua nomina.
Il Segretario Generale ha la cura, la responsabilità e la vigilanza di tutta la situazione finanziaria dell’Associazione.
Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente dirige e coordina le attività dell’Associazione della quale ha, insieme al Presidente, la legale rappresentanza. Il Segretario Generale sovrintende, in particolare, all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, della Giunta Esecutiva, d’intesa con il Presidente ed avvalendosi dell’opera del Direttore Generale.
Anche al Segretario Generale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione e la rappresentanza legale della stessa, in via disgiunta rispetto al Presidente.
Il Segretario Generale, in caso di assenza, impedimento ovvero su delega del Presidente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne dirige e coordina l’attività.
E’, altresì, compito del Segretario Generale:
– stabilire le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari e straordinari;
– curare il supporto dello staff alle attività facenti capo ai diversi organi dell’Organizzazione;
– coadiuvare ed affiancarsi all’attività del Presidente;
– conferire incarichi e stipulare convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;
– adempiere alle funzioni di Segretario dell’Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
IL TESORIERE
Il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone esterne alla Associazione, è proposto dal Presidente e nominato dalla Giunta Esecutiva e dura in carica cinque anni.
Il Tesoriere tiene ed accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione. Egli verifica e controlla il bilancio, nonchè tutte le scritture contabili e finanziarie ad esso relative.
Vista inoltre la copia originale del Bilancio dell’Associazione in segno di avvenuta verifica.
Il Tesoriere è autorizzato insieme al Presidente ed al Segretario ad aprire presso Banche ed Istituti Bancari, conti corrente dell’associazione conferendo ogni più ampio potere al riguardo ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto
e di depositare la propria firma nonchè alla gestione congiuntamente o disgiuntamente al Presidente e al Segretario che ne hanno pari potere.

ART.14
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale con decisione adottata a maggioranza dai propri membri;
a) Ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione;
b) Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva;
c) Promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi dell’Associazione stessa, ed assume i poteri decisionali conseguenziali;
d) Assicura la gestione unitaria dell’Associazione, mantenendo contatti permanenti con le Sezioni e i Comitati Regionali/Provinciali;
e) Cura i rapporti con la pubblica amministrazione, gli enti pubblici e/o privati, stipulando accordi, protocolli d’intesa e convenzioni per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi dell’Associazione e/o delle proprie strutture territoriali;
f) Delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile della Giunta Esecutiva pena la perdita della loro efficacia;
g) Propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
h) Assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all’art. 3 del presente Statuto;
i) Cura i rapporti con le Banche insieme al Segretario ed al Tesoriere, in forma congiunta o disgiunta, secondo opportunità, accende conti correnti, sottoscrive contratti di mutuo ed effettua qualsiasi altra operazione bancaria nell’interesse dell’Associazione;
j) E’ responsabile della diffusione dei comunicati stampa.
Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:
1) Ingiustificata inoperosità;
2) Indegnità morale;
3) Attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
4) Inosservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e/o della Giunta Esecutiva;
5) Impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo Statuto.
Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti su proposta della Giunta Esecutiva adottata con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente Nazionale a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dalla Giunta Esecutiva, uno dal Presidente Nazionale ed uno dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dal proprio insediamento.

ART.15
REVISORI DEI CONTI

Il Congresso Nazionale nomina, alternativamente, un Revisore Unico dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
Compiti e Funzioni. Il Revisore dei Conti/Collegio dei Revisori dei Conti:
a) Stabilisce d’intesa con la Giunta Esecutiva, la forma dei bilanci;
b) Redige la relazione accompagnatoria dei bilanci consuntivi e la illustra al Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Controlla l’andamento amministrativo e contabile dell’Associazione.
I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all’interno dell’Associazione.
Revisore Unico dei Conti. Il Revisore Unico dei Conti, qualora eletto, rimane in carica fino all’adunanza del successivo Congresso Nazionale e decade dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale nei casi in cui la sua presenza è necessaria ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto.
Il Revisore Unico può essere nominato e può rimanere in carica solo se i proventi derivanti da entrate commerciali dell’Associazione nell’anno precedente a quello di riferimento non abbiano superato la somma di euro 1.500.000,00.
Qualora si dovesse superare tale importo successivamente alla nomina del Revisore Unico dei Conti da parte del Congresso Nazionale, sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale provvedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, che assumerà l’incarico a partire dall’anno successivo.
Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, dei quali uno iscritto nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, e due supplenti; in caso di vacanza di un posto dei Revisori effettivi, viene integrato da un supplente.
Il Presidente del Collegio è eletto nella prima riunione fra i componenti iscritti al Registro di cui al comma precedente.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo ovvero non partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale nei casi in cui la sua presenza è necessaria ai sensi dell’art.12 del presente Statuto.

ART.16
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo Nazionale e/o della Giunta Esecutiva, nonchè con la carica di Revisore dei Conti.
Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
– Esamina e decide le questioni che possono sorgere fra i soci, gli associati e gli Organi dell’Associazione;
– Dispone a norma dell’art. 6 del presente Statuto i previsti provvedimenti nei confronti di soci e associati che compiano infrazioni all’ordinamento statutario
o comunque mettano in essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome dell’Associazione;
– Si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari adottati dalla Giunta Esecutiva nei confronti di soci e associati ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;
– Vigila e di contra affinchè siano osservate e rispettate le norme statutarie dell’Associazione;
– Integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
Tutte le controversie, relative all’osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno pervenire tramite la Giunta Esecutiva, che prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimere il proprio parere.

ART.17
IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Comitato Scientifico composto dal Presidente Nazionale e da massimo di altri otto componenti, tutti particolarmente qualificati nell’ambito delle varie materie inerenti le attività dell’Associazione, in base alle esigenze tecnico-organizzative dell’Associazione, la cui durata del mandato segue quella del Consiglio Direttivo Nazionale.
I componenti del Comitato Scientifico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e professionalità nel settore di loro competenza.
La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione del territorio e della materia di competenza.
Il Comitato Scientifico non è un organo deliberante ma tecnico-organizzativo.
Il Comitato Scientifico ha lo scopo di studiare, approfondire e sviluppare tutte le tematiche di carattere tecnico/scientifico per il miglioramento e la salvaguardia di tutte le attività dell’Associazione. Il Comitato Scientifico promuove anche iniziative volte alla divulgazione delle tesi dell’Associazione attraverso convegni, dibattiti, pubblicazioni e materiale audiovisivo ed informatico.

ART.18
LIBRI SOCIALI

Presso la sede nazionale dell’Associazione sono conservati, oltre l’elenco dei soci, i libri contabili previsti dalle vigenti leggi nonchè i seguenti libri sociali:
Libro verbali Congresso Nazionale;
Libro verbali Consiglio Direttivo Nazionale;
Libro verbali Giunta Esecutiva.

ART.19
VERBALI

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da dal Segretario, in mancanza sarà, all’uopo nominato dal Presidente dell’organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell’organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE LOCALE

Art.20

costituzione di comitati e sezioni
La Giunta Esecutiva può autorizzare la costituzione di sedi locali (Comitati Regionali, Comitati Provinciali e/o Sezioni), che potranno avere piena autonomia organizzativa, gestionale e funzionale, secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Associazione che ne disciplinano l’iter costitutivo e lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione su base locale.

ART.21
COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

Comitati Regionali: in caso di pluralità di sezioni istituite in ambito regionale, verrà istituito un Comitato Regionale con il compito di coordinare l’attività e le azioni delle stesse.
Al Comitato Regionale dell’Associazione è preposto un responsabile, il Coordinatore Regionale, nominato dal Presidente Nazionale, il quale relazionerà periodicamente al Presidente Nazionale ed alla Giunta Esecutiva in merito all’andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nella propria regione.
Comitati Provinciali: in caso di pluralità di sezioni in ambito provinciale, verrà istituito un Comitato Provinciale con il compito di coordinare l’attività e le azioni delle stesse.
Al Comitato Provinciale dell’Associazione è preposto un responsabile, il Coordinatore Provinciale, nominato dal Presidente Nazionale, il quale relazionerà periodicamente al Presidente Nazionale ed alla Giunta Esecutiva in merito all’andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nella propria provincia. Il Comitato provinciale definisce gli ambiti geografici di competenza delle sezioni.
Norme comuni: i componenti dei Comitati vengono eletti dai delegati di ciascuna sezione operante nella rispettiva Provincia o Regione.
In caso di grave ed anomalo funzionamento dell’andamento democratico e/o di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione, il Presidente Nazionale o la Giunta Esecutiva Nazionale possono sciogliere Comitati regionali e/o provinciali, nominando un commissario.

ART.22
SEZIONI

Le sezioni costituiscono il principale livello di azione politica e organizzativa dell’associazione sul territorio.
Aiace è strutturata in un’organizzazione centrale ed in sedi regionali, provinciali e locali. Le sedi provinciali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali e gode di autonomia organizzativa, gestionale, funzionale e finanziaria, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee regionali dei soci e ratificati dalla Giunta Esecutiva.
Le norme contenute in tali statuti non devono contrastare lo Statuto Nazionale, il Regolamento ed il Codice Etico; ai medesimi devono ispirarsi.
Le sezioni nel proprio ambito di competenza svolgono i seguenti compiti:
a) Promuovere e sviluppare le politiche associative a livello locale;
b) Rappresentare l’associazione nei confronti di enti, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche locali;
c) Sviluppare le strutture dell’associazione e promuovere il tesseramento;
d) Organizzare le attività ed i servizi offerti ai soci dell’associazione;
e) Organizzare la vita associativa locale, nel rispetto di principi di democrazia e partecipazione previsti dal presente Statuto.
f) Chiedere il riconoscimento di AIACE presso gli enti locali, provinciali e regionali.
Alle sezioni è, altresì, riservata la facoltà di aprire o sopprimere osservatori, sportelli del cittadino.
Collaborano, inoltre, con gli organi nazionali dell’Associazione per la migliore attuazione delle iniziative nazionali dell’Associazione stessa.
Su delega del Consiglio Direttivo Nazionale, le sezioni possono realizzare iniziative e progetti di carattere nazionale.
Le sezioni vengono riconosciute dalla Giunta Esecutiva previo controllo dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento, con ratifica, nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera annualmente in ordine all’ammontare del contributo che ogni sezione deve versare all’Associazione, nonchè alla percentuale che le stesse devono corrispondere sulle singole quote associative.
Entro due mesi dalla fine dei rispettivi esercizi finanziari, ogni sezione ha l’obbligo di inviare alla segreteria dell’Associazione i seguenti documenti:
a) il bilancio annuale;
b) il bilancio dei soci.

ART.23
PATRIMONIO ED ENTRATE DELLE SEZIONI

Il patrimonio delle Sezioni è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.
Le Sezioni hanno un proprio fondo comune diverso da quello dei singoli soci e da quello dell’Associazione.
Le entrate delle Sezioni sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei soci e/o dei propri iscritti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purchè non siano in contrasto con le vigenti normative in materia.
Tutte le entrate delle Sezioni dovranno essere versate secondo quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’associazione.

ART.24
AUTONOMIA PATRIMONIALE E RESPONSABILITA’ DELLE SEZIONI

Le Sezioni potranno avere un proprio Statuto ed un proprio codice fiscale e/o partita IVA secondo quanto previsto dai regolamenti e godono di autonomia amministrativa e contabile rispetto all’Associazione.
L’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle Sezioni anche laddove possa esercitare una forma di controllo su di essa richiedendo copia dei bilanci preventivi e consuntivi.
I rappresentanti legali delle Sezioni risponderanno in proprio, in solido con il fondo comune della Sezione di appartenenza, di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto della Sezione dagli stessi rappresentata.

TITOLO IV – NORME FINALI

ART.25
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione va deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.26
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E’ espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

ART.27
RINVIO

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno pieno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia, dalle norme regolanti le associazioni dei consumatori ed in particolare dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
F.TO: SPARTA’ GIUSEPPE TINDARO – FRANCESCO BUDA – CLAUDIO VECCHIO – Notaio VINCENZO DI PASQUALE.