Il Tribunale di Napoli Nord è intervenuto recentemente sul tema, assai rilevante, del giudizio di meritevolezza all’ammissione alla procedura concorsuale speciale, prevista dalla Legge n. 3/2012.
IL CASO
Una cittadina ha presentato istanza di accesso al procedimento di composizione della crisi da sovrindebitamento, qualificandosi come consumatrice e chiedendone l’omologa, sussistendone tutti gli altri requisiti oggetti e soggettivi. In particolare la sproporzione fra somme disponibili ed obbligazioni assunte, tale da determinare la difficoltà ad adempiere o la definitiva incapacità ad adempiere; l’essere soggetto non assoggettabile alle procedure previste e disciplinate dalla legge fallimentare.
Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 26 marzo 2021, ha omologato il piano del consumatore, facendo delle interessanti considerazioni su uno dei punti più controversi della normativa di riferimento: la meritevolezza dell’istante, in relazione ai criteri dettati dal Legislatore nella recente riforma dell’art. 12 bis della legge n.3/2012, entrata in vigore il 25 dicembre 2020con il cosiddetto decreto Ristori.
La lettura che il Giudice partenopeo ci propone muove da un attento esame dei lavori parlamentari preparatori della riforma e dalle raccomandazioni provenienti dalla Commissione Europea, fortemente interessata ad una armonizzazione della nostra legislazione con quella degli altri Paesi dell’Unione, in cui le procedure di esdebitazione hanno ben altra e più incisiva diffusione.
Si aggiunga a ciò, l’esigenza, sottolineata assai efficacemente dal decreto in esame “di semplificare l’attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura”
L’emendamento introduce una rilevante novità in relazione al requisito della meritevolezza del consumatore.
Il vecchio testo dell’art. 12 bis, 3° comma prevedeva che il piano presentato dal consumatore che aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali non potesse esser omologato.
Questa frase non compare più nel nuovo testo.
Oggi per valutare la meritevolezza del consumatore non si deve più fare riferimento alla sua colpa (lieve) o alla sua imprudenza.
La conclusione è confermata dal nuovo testo che espressamente prevede l’inammissibilità della proposta di piano quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
A questa stregua, il Tribunale di Napoli Nord osserva: “Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei cre
ditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”. E ancora: “Il Tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l’esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali sole condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo l’avere ottenuto nei cinque anni precedenti due esdebitazioni”.
Come abbiamo detto, le novità introdotte dalla riforma appaiono di assoluto rilievo e l’auspicio, che ci sembra sia stato ampiamente condiviso anche dal provvedimento appena commentato, è quello di una sempre maggiore diffusione di uno strumento, quello della esdebitazione, sul quale i consumatori indebitati, in un momento di crisi come quello attuale, possono contare per il loro rientro a testa alta nel circuito economico.
La redazione AIACE