Sovraindebitamento: l’accordo di ristrutturazione dei debiti può prevedere anche la falcidia dei crediti privilegiati . E’ questo il principio di diritto affermato recentemente dalla Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito come “ l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui alla legge n. 3 del 2012 può prevedere anche  la falcidia dei crediti privilegiati,  a condizione che l’organismo di composizione della crisi attesti che sia previsto il pagamento di detti creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, con riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui

quali insiste la causa di prelazione”.   Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 18 gennaio 2021, n. 4270.

IL CASO

Il Tribunale di Roma emetteva decreto di rigetto dell’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un consumatore sovraindebitato, sul presupposto fosse ostativa la prevista falcidia dei crediti privilegiati, a prescindere dalla prospettata precedenza temporale dei pagamenti a essi riferibili. Dal decreto che non ha accolto il piano si evince che la proposta di accordo aveva contemplato la falcidia dei crediti erariali privilegiati diversi dall’Iva, con pagamento in misura dell’8% del totale e la riduzione al chirografo della parte residua, e inoltre il pagamento generale dei crediti chirografari al 7%. Anche il reclamo avverso il diniego veniva rigettato.Il debitore ricorreva quindi in Cassazione sostenendo non essersi considerata, da un lato, l’evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia, teso a consentire (dopo C. Giust. EU 7-4-2016, causa C-546/14) anche per il concordato preventivo il pagamento parziale del debito Iva, ove migliore rispetto al trattamento ottenibile nell’ambito del fallimento; e dall’altro che ne

lla concreta fattispecie il piano di ristrutturazione aveva rappresentato l’importo massimo recuperabile dal debitore nelle condizioni date, non esistendo alcun patrimonio liquidabile ed essendo invece il parziale pagamento dei crediti dipendente dalla sola possibilità del debitore di continuare a lavorare.

Le norme di Legge che il ricorrente assume essere state violate dal Tribunale capitolino sono gli artt. 1, 3 (principio di uguaglianza sostanziale) , 4 (diritto al lavoro) Cost., gli artt. 2740 ( principio della responsabilità patrimoniale) e 2741 c.c.(concorso di creditori e cause di prelazione), e la L. n. 3 del 2012, artt. 8, 11, e 12.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, censurando la decisione del Tribunale che aveva affermato come il piano “nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola pertanto le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica
tale affermazione, osserva la Cassazione,  “argomentata con riferimento ai principi in materia di privilegio generale operanti indistintamente su tutti i beni del debitore, è in contrasto con la previsione della L. n. 3 del 2012, art. 7, come modificata dal D.L. n. 179 del 2012, art. 18, convertito in L. n. 221 del 2012, la quale consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;ben vero questa Corte ha già avuto modo di riconoscere una tal possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16);il tenore della normativa dettata per l’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l’orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari”.

La decisione, a nostro avviso, è importante e si muove nel solco della più logica interpretazione della normativa sul sovrindebitamento, adottata dal Legislatore come rimedio necessario a fronteggiare situazioni come  l’eccezionale  emergenza economica attuale, nella quale AIACE, con  i suoi esperti legali e fiscali,  è a disposizione di tutti i cittadini per affrontare e risolvere i problemi e le difficoltà aperti dalla drammaticità della crisi.

REDAZIONE AIACE