Aiace ha particolarmente a cuore la sicurezza della circolazione stradale e per tale motivo ha istituito un proprio osservatorio per monitorare un problema assai sentito dalla moltitudine degli utenti della strada, automobilisti e non solo. A tale scopo, come ufficializzato nelle scorse settimane con un comunicato agli organi di stampa, la nostra associazione ha lanciato un’app, chiamata BucApp- Sicurezza stradale in un click-, a disposizione di tutti coloro che imbattendosi in insidie stradali di vario genere, vogliono segnalarle alle autorità per farle eliminare e contribuire così al generale miglioramento degli standard di sicurezza della circolazione.
Ma la nostra campagna sociale di sensibilizzazione va oltre questo aspetto, guardando al fenomeno nella sua globalità. A tal proposito vogliamo richiamare l’attenzione di chi ci legge su una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione che riguarda l’assai drammatico problema della guida in stato d’ebbrezza, spesso causa di tragici incidenti dalle conseguenze irreversibili. Si tratta della sentenza 16 dicembre 2020 – 31 marzo 2021, n. 12142, secondo la quale commette il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico il conducente che, fermato dalle forze dell’ordine, pur non opponendosi all’accompagnamento in caserma, rifiuti poi il cosiddetto alcoltest una volta ivi giunto.
Il reato in questione è previsto dall’art. 186 comma VII del codice della strada, che tuttavia non consente l’accompagnamento coattivo del trasgressore presso strutture dotate di attrezzature specifiche necessarie all’esame, che deve essere evidentemente effettuato nell’immediatezza del fatto. Tuttavia i Giudici, quelli di merito prima e la Cassazione dopo, hanno ritenuto sussistere comunque l’ipotesi delittuosa per il solo fatto di avere il guidatore fermato opposto il diniego all’accertamento sanitario, pur in assenza di una immediata verifica (cioè sul posto della contestazione) del suo stato di sobrietà.
La sentenza in esame, che forse può suscitare delle perplessità sotto l’aspetto tecnico-giuridico negli addetti ai lavori, sembra lanciare un segnale importante, condivisibile sul piano sociale, che può tradursi nel seguente principio di diritto: la guida in stato di ebbrezza è sempre un fatto sanzionabile sotto il profilo penale e deplorevole sotto quello della civile convivenza, ed il reato si presume commesso per il solo fatto di aver rifiutato l’alcoltest, che non può essere imposto coattivamente, ma la cui ricusazione costituisce la prova del fatto contestato.
Orbene, come l’esperienza quotidiana ci insegna, gli incidenti stradali provocati dalla irresponsabilità di chi si mette alla guida dopo avere abusato di alcol o droghe sono troppi ed i loro costi umani e sociali insostenibili per la comunità. Il Legislatore, nell’introdurre nel sistema penale il reato di omicidio stradale (legge n. 41/2016), ha colto quest’esigenza di contenimento di un fenomeno che suscita allarme sociale come pochi altri. La legge ha infatti aggravato le pene già previste per l’omicidio colposo, con lo scopo di una sempre più efficace deterrenza del sistema sanzionatorio penale, che dovrebbe rappresentare un monito ed un rafforzamento dei presidi di prevenzione. Come si legge negli atti del dibattito parlamentare che precedette l’approvazione della Legge 41/2006, “Non pensate che i familiari delle vittime vivano questa legge come una vendetta però è un modo per avere giustizia. Se questa legge servirà ad aiutare a stare più attenti alla guida, se servirà a capire che non ci si mette alla guida se si è ubriachi o drogati e che la vita ha un valore allora contribuisce a fare dell’Italia un Paese più degno”.
AIACE, come sempre, è al fianco dei cittadini anche in tutte le campagne sociali per migliorare la sicurezza delle nostre strade, fornendo agli utenti ogni strumento di tutela dei loro diritti.
Redazione AIACE